Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021.2022, si forniscono di seguito alcune informazioni essenziali sulle recenti disposizioni normative di cui all’oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.
Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Pertanto, a partire dall’1/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde al personale addetto al controllo, il quale, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.
Alla luce di quanto stabilito dalla norma, quindi, il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, che non sia in grado di esibirlo:
Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente…
Circolare n. 3 obbligo green pass