In questa sezione vengono riportate le domande presentate dagli operatori economici con la relativa risposta.
QUESITO 1: La categoria OS30 è sostituibile con la categoria OG11? Risposta: Ai sensi dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori della categoria OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
QUESITO 2
Il sopralluogo è obbligatorio e prevede quindi il rilascio dell’attestato di presa visione?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 106 comma 2 del DPR 207/2010 l’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, ecc. All’atto del sopralluogo la Stazione Appaltante non rilascia un attestato.
QUESITO 3
Il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso?
Risposta:
Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso. Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs 12 aprile 2006 n 163 e dell’art. 121, comma 9, del D.P.R. 207/2010, saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n 163.
QUESITO 4
E’ ammessa la partecipazione di un’impresa singola attestata per la sola categoria OG2 classifica III-bis che dichiari di voler subappaltare le lavorazioni relative alla categoria OS30?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 80 del 23 maggio 2014, le lavorazioni relative alla categoria OS30, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Il concorente qualificato può subappaltare tali lavorazioni entro il limite del 30%. QUESITO 5 Per quanto riguarda l’ OS30 e possibile fare ATI con altra impresa qualificata con categoria OG11? Risposta:Ai sensi dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori della categoria OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.