Come stabilito dal Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21 sull’Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno Scolastico 2021-2022), si fornisce di seguito la prevista comunicazione sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
Il Protocollo d’intesa in oggetto comprende:
In particolare, le informazioni fornite riguardano:
– l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
– il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
– l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
Ciascun lavoratore è tenuto
– ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto
– a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19.
Nello specifico tali norme contemplano:
– Distanziamento fisico: si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
– Utilizzo della mascherina
Permane la limitazione all’accesso dei visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste ed ispirate ai seguenti criteri di massima:
Potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno attenersi alle disposizioni previste dal regolamento d’istituto, attenersi alla segnaletica per recarsi presso l’ufficio competente.
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L’attività in presenza è limitata ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione.
Pertanto secondo art. 1 comma 2 del D.L. 122 del 10 settembre 2021“ Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9 -ter e al
Comma 1. del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9,
Comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Comma 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9,comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica ”e sono tenuti a:
➢ utilizzare una mascherina di propria dotazione;
➢ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
➢ rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.